{"id":42,"date":"2012-10-15T10:58:36","date_gmt":"2012-10-15T08:58:36","guid":{"rendered":"http:\/\/test.ucid.it\/gruppolazio\/?page_id=8"},"modified":"2019-06-27T08:34:12","modified_gmt":"2019-06-27T08:34:12","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ucid.it\/sezionepadova\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<p><u>STATUTO UCID SEZIONE DI PADOVA<\/u><\/p>\n<p>TITOLO I<\/p>\n<p>ENUNCIAZIONE- DENOMINAZIONE \u00b7 SEDE \u2013 DURATA &#8211; FINALIT\u00c0 E ATTIVIT\u00c0<\/p>\n<p><em>Art. 1 &#8211; Enunciazione <\/em><\/p>\n<p>La &#8220;UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; \u00e8 un&#8217;Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto.<\/p>\n<p>Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla &#8220;UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI&#8221;, formalmente costituite &#8211; con atto notarile o scrittura privata autenticata &#8211; secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello della Federazione Nazionale.<\/p>\n<p>L&#8217;Associazione &#8220;UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI SEZIONE DI PADOVA&#8221; aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla &#8220;UCID &#8211;\u00a0 UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI &#8211; FEDERAZIONE NAZIONALE&#8221;, costituita il 31 gennaio 1947 e retta attualmente dallo statuto approvato dall&#8217;assemblea del 18 giugno 2002; si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell&#8217;ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma d\u00ec legge e di statuto.<\/p>\n<p>Il presente statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all&#8217;approvazione della competente Autorit\u00e0 Ecclesiastica.<\/p>\n<p><em>Art. 2 &#8211; Denominazione <\/em><\/p>\n<p>La denominazione dell&#8217;Associazione \u00e8 &#8220;UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; GRUPPO REGIONALE VENETO da utilizzarsi anche in forma abbreviata come &#8220;UCID DI PADOVA\u201d GRUPPO REGIONALE VENETO.<\/p>\n<p><em>Art. 3 \u2013 Sede <\/em><\/p>\n<p>La SEZIONE di Padova ha sede in Padova attualmente in via Vescovado, 29 \u00adpresso Casa PIO X; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potr\u00e0 essere trasferita ad altro indirizzo purch\u00e9 sempre nel territorio del Comune di Padova.<\/p>\n<p><em>Art. 4 &#8211; Durata <\/em><\/p>\n<p>La durata della SEZIONE di PADOVA \u00e8 a tempo illimitato, e lo scioglimento potr\u00e0 avvenire solo con delibera dell\u2019Assemblea straordinaria degli associati.<\/p>\n<p><em>Art. 5 &#8211; Finalit\u00e0 <\/em><\/p>\n<p>L&#8217;Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalit\u00e0 sancite dall&#8217;art. 5 dell&#8217;attuale Statuto UCID NAZIONALE, di cui all&#8217;art. 1 del presente statuto e pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n<ol>\n<li>la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralit\u00e0 professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;<\/li>\n<li>la conoscenza, l&#8217;attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa;<\/li>\n<li>lo studio e l\u2019attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attivit\u00e0 degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un&#8217;efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell&#8217;impresa, ponendo la persona al centro dell&#8217;attivit\u00e0 economica, favorendo la solidariet\u00e0 contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiariet\u00e0;<\/li>\n<li>la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Art. 6 &#8211; Attivit\u00e0 <\/em><\/p>\n<p>Per raggiungere le finalit\u00e0 di cui al precedente art. 5, l&#8217;Associazione:<\/p>\n<ol>\n<li>formula l&#8217;indirizzo generale della &#8220;UCID &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; assicurando in sede locale la realizzazione delle finalit\u00e0 delI&#8217;UCID NAZIONALE, sotto il coordinamento e l&#8217;indirizzo del rispettivo Gruppo Regionale, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;<\/li>\n<li>cura direttamente i rapporti con la competente Autorit\u00e0 Ecclesiastica in sede locale;<\/li>\n<li>rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all&#8217;UCID &#8211; SEZIONE DI PADOVA nei rapporti presso organi che rappresentano a livello provinciale lo Stato o enti pubblici o privati e le Autorit\u00e0 Ecclesiastiche locali;<\/li>\n<li>semprech\u00e9 non in contrasto con le attribuzioni previste per la Federazione nazionale ed il Gruppo, potr\u00e0 attivare contatti e iniziative anche a livello regionale, nazionale e internazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>TITOLO II<\/p>\n<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE<\/p>\n<p><em>Art. 7 &#8211; Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti. <\/em><\/p>\n<p>Sono Soci della \u201cUCID &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; e della \u201cUNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI &#8211; FEDERAZIONE NAZIONALE&#8221;, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altres\u00ec divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilit\u00e0, contribuiscono all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative.<\/p>\n<p>I Soci dell\u2019Associazione &#8220;UCID &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; partecipano nelle forme rappresentative previste dallo statuto dell&#8217;UCID NAZIONALE al rispettivo Gruppo Regionale e attraverso quest&#8217;ultimo alla UCID NAZIONALE, dalla quale riceveranno, su proposta del GRUPPO REGIONALE, il riconoscimento formale con l\u2019uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del LOGO UCID.<\/p>\n<p>Al momento dell&#8217;iscrizione alla SEZIONE, i Soci verseranno una quota annuale per la SEZIONE comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all&#8217;UCID NAZIONALE in relazione alle rispettive delibere.<\/p>\n<p><em>Art. 8- Autonomia. <\/em><\/p>\n<p>La &#8220;SEZIONE UCID DI PADOVA&#8221; ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell&#8217;ambito dell&#8217;indirizzo generale dato dal rispettivo Gruppo Regionale come indicato al precedente art. 6.<\/p>\n<p>Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio Direttivo della SEZIONE, d&#8217;accordo con il GRUPPO REGIONALE, potr\u00e0 istituire delle SOTTOSEZIONI, le quali saranno semplici articolazioni territoriali della SEZIONE.<\/p>\n<p>I partecipanti dovranno avere i medesimi requisiti dei soci della SEZIONE e risulteranno a tutti gli effetti soci della SEZIONE.<\/p>\n<p>Le SOTTOSEZIONI da un punto di vista amministrativo e fiscale non hanno autonomia e appartengono alla SEZIONE che ne risponder\u00e0 ad ogni effetto ed anche per le obbligazioni di natura economica e statutaria, sia nei rapporti interni dell&#8217;UCID che esterni.<\/p>\n<p>Entro il periodo di due anni dalla loro istituzione, dette SOTTOSEZIONI dovranno raggiungere il numero minimo di 20 soci previsto per la formazione di una nuova SEZIONE o sciogliersi ed i soci rimarranno soci della SEZIONE.<\/p>\n<p>TITOLO IIl<\/p>\n<p>ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE<\/p>\n<p><em>Art. 9 &#8211; Organi <\/em><\/p>\n<p>Sono organi della &#8220;UCID SEZIONE DI PADOVA&#8221;<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;Assemblea dei Soci;<\/li>\n<li>il Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>il Presidente;<\/li>\n<li>il Comitato di presidenza<\/li>\n<li>il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti;<\/li>\n<li>il Collegio dei probiviri;<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 10 &#8211; Assemblea dei Soci <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;Assemblea dei Soci \u00e8 convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alla SEZIONE come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote;<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;Assemblea \u00e8 formata:\n<ol>\n<li>dai soci persone fisiche;<\/li>\n<li>dai Past Presidents della SEZIONE;<\/li>\n<li>dai Presidenti Onorari della SEZIONE;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>hanno diritto al voto tutti i Soci di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dalle cariche ricoperte secondo lo statuto;<\/li>\n<li>sono invitati ad assistere all&#8217;Assemblea con diritto di intervento e non di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti onorari della SEZIONE, i membri del Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti;<\/li>\n<li>il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto \u00e8 rilevato al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente;<\/li>\n<li>l&#8217;Assemblea dovr\u00e0 essere convocata presso la sede della SEZIONE o in altro luogo atto a garantire fa massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia;<\/li>\n<li>la convocazione dell&#8217;Assemblea ordinaria avverr\u00e0 minimo 15 giorni prima mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purch\u00e9 legalmente riconosciuta. L&#8217;avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui al precedente punto 4. Nell&#8217;avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l\u2019ora e l&#8217;elenco delle materie all&#8217;ordine del giorno. L&#8217;avviso pu\u00f2 contenere anche il giorno, il luogo e l&#8217;ora della seconda convocazione che non pu\u00f2 avvenire nello stesso giorno della prima.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 11 &#8211; Assemblea ordinaria dei Soci <\/em><\/p>\n<p>L&#8217;assemblea ordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della SEZIONE che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;<\/li>\n<\/ul>\n<p>in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>approva, dopo dibattito, il programma, presentato dal Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero, tra i soci;<\/li>\n<li>nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, i membri del Collegio dei probiviri.<\/li>\n<li>nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti;<\/li>\n<li>nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i Presidenti onorari della SEZIONE;<\/li>\n<li>approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto annuale economico e finanziario e il budget preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo. Su richiesta del Gruppo tale scadenza potr\u00e0 essere anticipata al massimo di 30 giorni;<\/li>\n<li>l&#8217;Assemblea ordinaria, in prima convocazione \u00e8 validamente costituita qualora siano presenti la met\u00e0 pi\u00f9 uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggiora assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.<\/li>\n<li>l&#8217;Assemblea ordinaria \u00e8 convocata almeno una volta all&#8217;anno entro il mese di giugno per l&#8217;approvazione delle linee programmatiche e del rendiconto annuale economico e finanziario della SEZIONE per l&#8217;anno precedente e quello preventivo dell&#8217;anno successivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La convocazione dell&#8217;Assemblea ordinaria potr\u00e0 essere richiesta per iscritto al Consiglio direttivo da almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all&#8217;atto della richiesta e che ne propongano l&#8217;ordine del giorno. In tal caso, la convocazione \u00e8 atto dovuto da parte del Consiglio direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.<\/p>\n<ul>\n<li>Ogni avente diritto di partecipazione attiva all\u2019Assemblea ha diritto ad un voto e pu\u00f2 essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi diritto ai voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, o il Revisore Unico se nominato, e del Collegio dei Probiviri.<\/li>\n<li>L&#8217;Assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente della SEZIONE o, in caso di sua assenza impedimento, dal Vice Presidente che \u00e8 presente, ed in caso di presenza di ambedue i Vice Presidenti da quello pi\u00f9 anziano di et\u00e0. Il Presidente dell\u2019Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale; l&#8217;assistenza del Segretario non \u00e8 necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.<\/li>\n<li>Il Presidente verifica la validit\u00e0 della costituzione dell&#8217;Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalit\u00e0 e l&#8217;ordine delle votazioni.<\/li>\n<li>Di ogni Assemblea si dovr\u00e0 redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.<\/li>\n<li>Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.<\/li>\n<li>I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 12 &#8211; Assemblea Straordinaria dei Soci <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:\n<ol>\n<li>Approvazione e modificazione dello Statuto della SEZIONE;<\/li>\n<li>Scioglimento della SEZIONE e modalit\u00e0 della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;art. 26 del presente Statuto.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Salvo che per l&#8217;oggetto delle materie dell&#8217;ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibera, l&#8217;Assemblea straordinaria \u00e8 regolata dalle norme previste dai precedenti artt. 10 e 11 e dal regolamento se approvato.<\/li>\n<li>L&#8217;Assemblea straordinaria \u00e8 validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51 % (cinquantuno) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.<\/li>\n<li>Per deliberare lo scioglimento della SEZIONE occorrer\u00e0 il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e ci\u00f2 sia in prima che in seconda convocazione.<\/li>\n<li>Le delibera relative alle modifiche del presente Statuto in quanto statuto approvato dalla Autorit\u00e0 Ecclesiastica competente sono sottoposte alla condizione sospensiva della sua approvazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 13 -Il Consiglio Direttivo <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Il Consiglio direttivo della SEZIONE \u00e8 composto:\n<ol>\n<li>da cinque a undici membri eletti dall&#8217;assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell&#8217;assemblea all&#8217;atto della nomina, e di cui uno di et\u00e0 possibilmente non superiore ai trentacinque anni;<\/li>\n<li>dai Past Presidents della SEZIONE;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Il Consiglio direttivo:\n<ol>\n<li>si riunisce almeno tre volte all&#8217;anno, e tutte le volte che la presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.<\/li>\n<li>elegge il Presidente della SEZIONE;<\/li>\n<li>elegge fino a due vice Presidenti con l&#8217;orientamento che uno dei due abbia meno di 40 anni;<\/li>\n<li>elegge il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;<\/li>\n<li>elegge il Tesoriere;<\/li>\n<li>nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie del Gruppo Regionale;<\/li>\n<li>nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo Regionale;<\/li>\n<li>promuove la realizzazione delle finalit\u00e0 e delle attivit\u00e0 della SEZIONE previsti dagli art. 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;<\/li>\n<li>propone all&#8217;Assemblea ordinaria, su indicazione del Presidente, i nominativi dei Presidenti onorari;<\/li>\n<li>definisce, tramite il Presidente, azioni dirette a stimolare iniziative a sostegno dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;<\/li>\n<li>ha mandato per l&#8217;amministrazione straordinaria della SEZIONE da attuarsi tramite il Presidente e interviene per l&#8217;attuazione di atti e contratti relativi a diritti immobiliari;<\/li>\n<li>determina, entro novembre dell&#8217;anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare alla SEZIONE tenuto conto della quota da versare al rispettivo Gruppo Regionale e alI&#8217;UCID NAZIONALE;<\/li>\n<li>delibera sulla eventuale costituzione delle SOTTOSEZIONI secondo quanto indicato al precedente art. 8;<\/li>\n<li>verifica il rispetto da parte delle SOTTOSEZIONI delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Direttivo;<\/li>\n<li>delibera lo scioglimento delle SOTTOSEZIONI per i seguenti motivi:\n<ul>\n<li>il venir meno dei requisiti essenziali indicati dalla SEZIONE;<\/li>\n<li>le violazioni al presente Statuto e all&#8217;eventuale regolamento;<\/li>\n<li>il mancato adeguamento alle delibere del Consiglio direttivo della SEZIONE;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della SEZIONE;<\/li>\n<li>approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all\u2019Assemblea straordinaria dei Soci;<\/li>\n<li>approva l&#8217;eventuale regolamento e le sue modifiche;<\/li>\n<li>approva il rendiconto annuale economico e finanziario della SEZIONE sottoposto dal Tesoriere ed il preventivo preparato dal Segretario; rendiconto e preventivo saranno poi sottoposti all\u2019Assemblea ordinaria unitamente ad una relazione del Tesoriere e del Revisore Unico o del Collegio dei revisori dei conti se nominato;<\/li>\n<li>potr\u00e0 affidare a propri singoli membri la responsabilit\u00e0 di curare specifiche attivit\u00e0 della SEZIONE, tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Il Consiglio direttivo \u00e8 convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purch\u00e9 legalmente riconosciuta;<\/li>\n<li>le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente; in caso di presenza di entrambi i Vice Presidenti da quello pi\u00f9 anziano di et\u00e0;<\/li>\n<li>delle delibere assunte sar\u00e0 redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sar\u00e0 designato da colui che la presiede;<\/li>\n<li>per la validit\u00e0 delle deliberazioni del Consiglio direttivo \u00e8 necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parit\u00e0, prevale il voto di chi presiede la seduta;<\/li>\n<li>Il Consiglio direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; cos\u00ec come pu\u00f2 conferire l\u2019attuazione di proprie delibera al Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza;<\/li>\n<li>Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il Consulente Ecclesiastico della SEZIONE, i Presidenti onorari della SEZIONE, il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico, se nominato, ed il Collegio dei Probiviri, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 14 &#8211; Il Presidente di Sezione <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della SEZIONE; a Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonch\u00e9 la facolt\u00e0 di assumere obbligazioni per conto della SEZIONE nei confronti di terzi con facolt\u00e0 di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti;<\/li>\n<li>In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente pi\u00f9 anziano di et\u00e0;<\/li>\n<li>La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l\u2019assenza o l&#8217;impedimento del Presidente o la sua delega;<\/li>\n<li>Il Presidente cura e svolge tutte le facolt\u00e0 delegategli dal Consiglio direttivo anche con carattere permanente;<\/li>\n<li>Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinaria e straordinaria ed il Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>Il Presidente ha mandato di durata triennale e pu\u00f2 essere rieletto solo per un successivo mandato triennale; pu\u00f2, peraltro, essere successivamente rieletto, purch\u00e9 trascorso un periodo sabbatico di tre anni;<\/li>\n<li>L&#8217;et\u00e0 massima per la nomina a Presidente \u00e8, di norma, 75 anni di et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 15 &#8211; Comitato di presidenza di SEZIONE <\/em><\/p>\n<p>Su proposta del Presidente il Consiglio direttivo potr\u00e0 nominare un Comitato di presidenza di SEZIONE, stabilendone il numero dei componenti ed i compiti.<\/p>\n<p><em>Art. 16 &#8211; I Vice Presidenti di SEZIONE <\/em><\/p>\n<p>I Vice Presidenti:<\/p>\n<ol>\n<li>hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria \u00e8 assicurata dal vice Presidente pi\u00f9 anziano d&#8217;et\u00e0;<\/li>\n<li>possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso;<\/li>\n<li>vengono eletti dal Consiglio direttivo in numero non superiore a due con l&#8217;orientamento che almeno uno abbia un&#8217;et\u00e0 non superiore a quarant&#8217;anni.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Art. 17 \u2013 Il Segretario di SEZIONE<\/em><\/p>\n<p>Il Segretario, e il Vice Segretario se nominato,<\/p>\n<ul>\n<li>collabora con il Presidente per l&#8217;applicazione dello Statuto, per l&#8217;organizzazione e il buon funzionamento della SEZIONE;<\/li>\n<li>sovrintende alla gestione ordinaria dell&#8217;ufficio di segreteria;<\/li>\n<li>assiste in genere il Presidente;<\/li>\n<li>verbalizza le riunioni sia dell&#8217;Assemblea ordinaria e straordinaria, (salvo, per quest&#8217;ultima, l&#8217;intervento del notaio), e del Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>prepara il budget preventivo annuale per il Presidente da sottoporre al Consiglio direttivo e all&#8217;Assemblea ordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 18 &#8211; Il Tesoriere di SEZIONE<\/em><\/p>\n<p>Il Tesoriere<\/p>\n<ul>\n<li>sovrintende alla amministrazione e contabilit\u00e0 della SEZIONE,<\/li>\n<li>provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa;<\/li>\n<li>pu\u00f2 delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Tesoriere predispone il rendiconto annuale consuntivo della SEZIONE che, accompagnato da una propria relazione, sottoporr\u00e0 al Consiglio direttivo per l&#8217;approvazione e per la successiva presentazione all&#8217;Assemblea ordinaria.<\/p>\n<p><em>Art. 19 &#8211; Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti. <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Il controllo economico e finanziario della SEZIONE \u00e8 demandato ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei revisori dei conti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I suoi compiti sono:<\/p>\n<ul>\n<li>vigilare sulla regolarit\u00e0 contabile e finanziaria della gestione;<\/li>\n<li>certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale alla Assemblea ordinaria.<\/li>\n<li>Potr\u00e0 partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell\u2019Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.<\/li>\n<li>Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, \u00e8 formato da tre membri effettivi di cui uno sar\u00e0 il Presidente e da due supplenti, nominati dall&#8217;Assemblea ordinaria per un triennio, tra gli iscritti all&#8217;albo dei revisori contabili; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente.<\/li>\n<li>Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianit\u00e0 anagrafica.<\/li>\n<li>Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno due volte l&#8217;anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente del Collegio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 20 &#8211; Il Collegio dei Probiviri. <\/em><\/p>\n<p>Il Collegio dei Probiviri \u00e8 l&#8217;organo arbitrale della SEZIONE. I suoi compiti sono:<\/p>\n<ul>\n<li>dirimere le controversie sull&#8217;interpretazione dello Statuto della SEZIONE o dell&#8217;eventuale relativo regolamento e sulle delibere degli organi della SEZIONE;<\/li>\n<li>dirimere le controversie fra Soci relative alle attivit\u00e0 della SEZIONE;<\/li>\n<li>partecipare, con diritto di intervento e non di voto, all&#8217;Assemblea ordinaria e straordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Collegio dei probiviri \u00e8 composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall&#8217;Assemblea ordinaria; eleggono alloro interno il Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.<\/p>\n<p>Nel caso in cui venga a mancare uno o due membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di et\u00e0 anagrafica.<\/p>\n<p>Il Collegio dei probiviri decide secondo equit\u00e0 e giustizia, assicurando il contraddittorio fra le parti, in via insindacabile ed inoppugnabile, senza obbligo di formalit\u00e0 salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che devono risultare da verbale redatto da uno dei membri che funge da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro.<\/p>\n<p><em>Art. 21- Il Consulente Ecclesiastico. <\/em><\/p>\n<p>L&#8217;UCID &#8211; SEZIONE DI PADOVA ha un Consulente Ecclesiastico nominato dalla Autorit\u00e0 Ecclesiastica competente, per la durata di cinque anni e con l&#8217;incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale a cui fa capo la SEZIONE.<\/p>\n<p><em>Art. 22 &#8211; I Presidenti Onorari della SEZIONE. <\/em><\/p>\n<p>Il Consiglio direttivo della SEZIONE pu\u00f2 proporre all&#8217;Assemblea ordinaria, che li nomina in numero non superiore a tre, i Presidenti onorari della SEZIONE fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI.<\/p>\n<p>I Presidenti onorari partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.<\/p>\n<p>TITOLO IV<\/p>\n<p>ESERCIZIO FINANZIARIO &#8211; PATRIMONIO &#8211; ENTRATE<\/p>\n<p><em>Art. 23 &#8211; Esercizio finanziario. <\/em><\/p>\n<p>L&#8217;esercizio finanziario della SEZIONE ha inizio il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.<\/p>\n<p>A fine esercizio sar\u00e0 redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale completo di nota integrativa e relazione sulla gestione.<\/p>\n<p><em>Art. 24 &#8211; Patrimonio. <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Il patrimonio della SEZIONE \u00e8 costituito:\n<ol>\n<li>dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della SEZIONE a titolo di patrimonio;<\/li>\n<li>dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;<\/li>\n<li>dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo, con il consenso del Revisore Unico o del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio;<\/li>\n<li>delle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>E\u2019 fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita della SEZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;<\/li>\n<li>E\u2019 sancita la intrasmissibilit\u00e0, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilit\u00e0;<\/li>\n<li>In caso di recesso del Socio non \u00e8 previsto rimborso finanziario e patrimoniale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Art. 25- Entrate <\/em><\/p>\n<p>Le entrate della SEZIONE sono costituite:<\/p>\n<ol>\n<li>dai redditi del patrimonio;<\/li>\n<li>dalle quote annuali dei Soci stabilite dal Consiglio direttivo;<\/li>\n<li>da sovvenzioni accordate;<\/li>\n<li>da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per ragione per le sue finalit\u00e0 e senza vincolo di destinazione a patrimonio;<\/li>\n<li>da proventi devoluti da terzi per le sue finalit\u00e0;<\/li>\n<li>da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento attivit\u00e0;<\/li>\n<li>dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall\u2019Assemblea ordinaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>TITOLO V<\/p>\n<p>NORME FINALI<\/p>\n<p><em>Art. 26 &#8211; Gratuit\u00e0 delle cariche. <\/em><\/p>\n<p>Tutte le cariche della SEZIONE sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; pu\u00f2 essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo della SEZIONE il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.<\/p>\n<p><em>Art. 27 &#8211; Scioglimento della SEZIONE. <\/em><\/p>\n<p>Lo scioglimento della \u201cSEZIONE DI PADOVA&#8221; deve essere deliberato dall&#8217;Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalit\u00e0 della liquidazione, sulla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori e sulla destinazione delle attivit\u00e0 patrimoniali residue, osservando comunque l&#8217;obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalit\u00e0 analoghe o affini di pubblica utilit\u00e0, sentito l&#8217;organismo di controllo di cui all&#8217;art. 3 comma 190 della legge. 23 dicembre 1996, n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<p><em>Art. 28 &#8211; Rinvio <\/em><\/p>\n<p>Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.<\/p>\n<p>TITOLO VI<\/p>\n<p>NORME TRANSITORIE<\/p>\n<p><em>Art. 29 -Norme transitorie. <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Il presente Statuto oggi approvato \u00e8 sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Autorit\u00e0 Ecclesiastica competente;<\/li>\n<li>Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo della SEZIONE, in carica alla data dell&#8217;approvazione da parte dell&#8217;Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il precedente Statuto. Nel pi\u00f9 breve tempo possibile, dopo l&#8217;approvazione definitiva da parte della Autorit\u00e0 Ecclesiastica competente del presente Statuto, verranno integrate le nomine qualora ve ne sia l&#8217;esigenza nei vari Organi;<\/li>\n<li>Approvato lo Statuto, i vari organi a ci\u00f2 deputati (Presidenza, Consiglio direttivo, Segretario) provvederanno a compiere tutto quanto occorre per l&#8217;attuazione delle norme del presente Statuto;<\/li>\n<li>Per la non rieleggibilit\u00e0 delle cariche si far\u00e0 riferimento, come dato di partenza, alla prima elezione successiva all&#8217;approvazione dello Statuto.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO UCID SEZIONE DI PADOVA TITOLO I ENUNCIAZIONE- DENOMINAZIONE \u00b7 SEDE \u2013 DURATA &#8211; FINALIT\u00c0 E ATTIVIT\u00c0 Art. 1 &#8211; Enunciazione La &#8220;UCID &#8211; UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI &#8211; SEZIONE DI PADOVA&#8221; \u00e8 un&#8217;Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto. 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