Statuto

UCID

UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI

SEZIONE DI PORDENONE

Via Revedole, 1 -33170 PORDENONE

 

REGOLAMENTO

Della Sezione UCID di Pordenone

Art.1 – COSTITUZIONE

E’ costituita la Sezione provinciale di Pordenone dell’U.C.I.D Unione Cristiana lmprenditori Dirigenti – con sede a Pordenone in Via Revedole n.1.

La Sezione fa parte del Gruppo Regionale del Friuli-Venezia-Giulia.

 

Art 2 – SCOPI

La Sezione si propone di realizzare, nell’ambito della sua competenza, i fini e gli scopi dell U.C.I.D. Unione  Cristiana Imprenditori Dirigenti secondo l’art. 2 dello Statuto Nazionale e precisamente:

  1. la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa;
  2. la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una moralità professionale alla luce dei principi cristiani della morale cattolica;
  3. lo studio e l’attuazione di iniziative svolte a conformare l’attività delle imprese ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare una efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica e favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione.
    ln tale ambito la Sezione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
    La sua attività non ha fini di lucro.

Art. 3 – SOCI

I Soci si dividono in Effettivi ed Onorari.

Possono essere Soci Effettivi lmprenditori e Dirigenti d’impresa.

Possono altresì essere Soci i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e di associazioni senza fii di lucro, nonché liberi professionisti e docenti universitari, che a diverso titolo contribuiscano all’attività dell’impresa.

Gli aspiranti Soci faranno domanda per essere  ammessi; spetta al Consiglio Direttivo

accogliere o meno, insindacabilmente, la loro domanda.

I Soci si impegnano a versare alla Sezione un contributo in misura non inferiore a quanto attualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci cessano di appartenere alla Sezione per dimissioni o in seguito a decisione motivata del Consiglio Direttivo o per morosità nel pagamento delle quote sociali.

Sono Soci Onorari coloro che, anche indipendentemente dalla professione svolta, abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi della Sezione.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti al pagamento delle quote e non hanno diritto al voto.

 

Art. 4 – ASSEMBLEA

L Assemblea, è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione sono valide con la presenza di un quinto dei Soci. Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a due per ciascun Socio.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Quando le deliberazioni riguardano persone la votazione avviene di norma a schede segrete.

Sarà tuttavia valida la votazione per acclamazione.

Delle delibere assembleari si redigerà verbale.

 

L Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio mediante avviso spedito ai Soci, almeno 10 giorni prima con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della convocazione e con l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve fissare anche la seconda convocazione, distanziata almeno un’ora dalla prima.

L’Assemblea Ordinaria:

  1. approva la relazione morale del Presidente e quella finanziaria presentata dal Consiglio, sull’attività annuale svolta dalla Sezione;
  2. nomina i Consiglieri ed i Revisori dei Conti,
  3. delibera su ogni argomento che viene sottoposto dal Consiglio.

 

L Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta sarà da questo ritenuto necessario, o quando almeno i 2/5 dei Soci Effettivi ne facciano richiesta firmata.

Essa:

  1. approva il Regolamento della Sezione e le sue successive modifiche;
  2. delibera lo scioglimento della Sezione e ne nomina i liquidatori;
  3. delibera tutti gli argomenti di carattere straordinario.

 

Art. 5 – ORGANI DIRETTIVI

Organi della Sezione sono:

  1. il Consiglio Direttivo della Sezione;
  2. il Comitato di Presidenza;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere,

 

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZlONE

La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto da:

  • un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo le deliberazioni e determinazioni dell’Assemblea che procede alla nomina;
  • da altri membri eventualmente cooptati dai Consiglieri eletti, fino ad un massimo di quattro con il criterio di assicurare al Consiglio la massima rappresentatività per settori operativi e per zone territoriali.

 

Tutti i Consiglieri devono essere Soci Effettivi.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti: il Presidente della Sezione, un massimo di due VicePresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Venendo a mancare qualche Consigliere eletto il Consiglio provvede alla cooptazione. In tal caso il nuovo Consigliere cessa alla scadenza del mandato conferito al suo predecessore.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Tutti i Soci componenti sono rieleggibili .

Art. 7 –  COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio spetta:

  1. la realizzazione dei fini e degli scopi della Sezione;
  2. l’organizzazione della Sezione;
  3. l’adozione dei provvedimenti, economici;
  4. l’esame e l’approvazione o l’eventuale ratifica dei programmi operativi;
  5. tutte le iniziative che siano nell’interesse della Sezione e quanto non sia specificatamente compito dell’Assemblea.

 

Art. 8 –  COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.

Al Comitato di Presidenza spetta:

  1. l’attuazione dei deliberati del Consiglio;
  2. la facoltà di prendere eventuali deliberazioni di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione.

Art. 9 –  PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Il Presidente:

  1. convoca e presiede l”Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza;
  2. ha la rappresentanza della Sezione;
  3. ha la firma sociale ad ogni effetto.

 

ll Vice Presidente più anziano o in sua assenza l’altro Vice Presidente, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, con stessi poteri.

 

Art.10 –  SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Al Segretario della Sezione compete:

  1. la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento delle iniziative sociali, nonché tutto ciò che è volto alla realizzazione dei fini statutari della Sezione.

Il Segretario della Sezione è anche Segretario del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, quando questa non provveda diversamente.

Art.11 –  TESORIERE

Al Tesoriere della Sezione compete:

  1. a) compiere gli atti relativi alla contabilità della Sezione, ai pagamenti ed alle riscossioni regolarmente deliberate.
  2. b) il reperimento dei mezzi finanziari ed il loro più opportuno impiego secondo le esigenze operative della Sezione.

 

Art.12 –  REVISORl DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati tra i Soci effettivi dall’Assemblea in numero di due.

Essi durano in carica tre anni e comunque sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio trascorso.

I Revisori controllano individualmente e collegialmente la contabilità e gli atti della Sezione riferendone al Consiglio ed all’Assemblea e redigendo verbale.

 

Art. 13 –  CONSULENTE ECCLESIASTICO

La Sezione ha un Consulente Ecclesiastico, nominato ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Nazionale dell’U.C.I.D. con compiti di assistenza e consulenza in materia religiosa e morale nei confronti dei Soci e per tutte le iniziative della Sezione; assiste alle Assemblee, alle sedute del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

 

Art. 14  – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

E’ parimenti vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo quanto imposto per legge o venga effettuato a favore di altre Organizzazioni  cui la Sezione sia tenuta per legge, statuto o regolamento.

 

Art.15 –  SCIOGLIMENTO E LIQUlDAZIONE

In caso di scioglimento della Sezione per qualunque causa, i liquidatori nominati ai sensi dell’art. 4, dovranno devolvere il patrimonio della Sezione ad una o più organizzazioni non lucrative o di utilità  sociale od a fini di pubblica utilità, secondo le norme di legge.

 

Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per l”interpretazione del presente Regolamento e per la composizione di qualsivoglia divergenza saranno nominati due arbitri, designati dalle parti in contrasto, che nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente; in difetto di accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della Sezione.

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