Statuto

STATUTO UCID SEZIONE DI PADOVA

TITOLO I

ENUNCIAZIONE- DENOMINAZIONE · SEDE – DURATA – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Enunciazione

La “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – SEZIONE DI PADOVA” è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto.

Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI”, formalmente costituite – con atto notarile o scrittura privata autenticata – secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello della Federazione Nazionale.

L’Associazione “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI SEZIONE DI PADOVA” aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla “UCID –  UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE”, costituita il 31 gennaio 1947 e retta attualmente dallo statuto approvato dall’assemblea del 18 giugno 2002; si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto.

Il presente statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all’approvazione della competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 2 – Denominazione

La denominazione dell’Associazione è “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – SEZIONE DI PADOVA” GRUPPO REGIONALE VENETO da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “UCID DI PADOVA” GRUPPO REGIONALE VENETO.

Art. 3 – Sede

La SEZIONE di Padova ha sede in Padova attualmente in via Vescovado, 29 ­presso Casa PIO X; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di Padova.

Art. 4 – Durata

La durata della SEZIONE di PADOVA è a tempo illimitato, e lo scioglimento potrà avvenire solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Finalità

L’Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall’art. 5 dell’attuale Statuto UCID NAZIONALE, di cui all’art. 1 del presente statuto e più precisamente:

  1. la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
  2. la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa;
  3. lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
  4. la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

Art. 6 – Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, l’Associazione:

  1. formula l’indirizzo generale della “UCID – SEZIONE DI PADOVA” assicurando in sede locale la realizzazione delle finalità delI’UCID NAZIONALE, sotto il coordinamento e l’indirizzo del rispettivo Gruppo Regionale, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;
  2. cura direttamente i rapporti con la competente Autorità Ecclesiastica in sede locale;
  3. rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all’UCID – SEZIONE DI PADOVA nei rapporti presso organi che rappresentano a livello provinciale lo Stato o enti pubblici o privati e le Autorità Ecclesiastiche locali;
  4. sempreché non in contrasto con le attribuzioni previste per la Federazione nazionale ed il Gruppo, potrà attivare contatti e iniziative anche a livello regionale, nazionale e internazionale.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti.

Sono Soci della “UCID – SEZIONE DI PADOVA” e della “UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE”, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative.

I Soci dell’Associazione “UCID – SEZIONE DI PADOVA” partecipano nelle forme rappresentative previste dallo statuto dell’UCID NAZIONALE al rispettivo Gruppo Regionale e attraverso quest’ultimo alla UCID NAZIONALE, dalla quale riceveranno, su proposta del GRUPPO REGIONALE, il riconoscimento formale con l’uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del LOGO UCID.

Al momento dell’iscrizione alla SEZIONE, i Soci verseranno una quota annuale per la SEZIONE comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all’UCID NAZIONALE in relazione alle rispettive delibere.

Art. 8- Autonomia.

La “SEZIONE UCID DI PADOVA” ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dal rispettivo Gruppo Regionale come indicato al precedente art. 6.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio Direttivo della SEZIONE, d’accordo con il GRUPPO REGIONALE, potrà istituire delle SOTTOSEZIONI, le quali saranno semplici articolazioni territoriali della SEZIONE.

I partecipanti dovranno avere i medesimi requisiti dei soci della SEZIONE e risulteranno a tutti gli effetti soci della SEZIONE.

Le SOTTOSEZIONI da un punto di vista amministrativo e fiscale non hanno autonomia e appartengono alla SEZIONE che ne risponderà ad ogni effetto ed anche per le obbligazioni di natura economica e statutaria, sia nei rapporti interni dell’UCID che esterni.

Entro il periodo di due anni dalla loro istituzione, dette SOTTOSEZIONI dovranno raggiungere il numero minimo di 20 soci previsto per la formazione di una nuova SEZIONE o sciogliersi ed i soci rimarranno soci della SEZIONE.

TITOLO IIl

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi

Sono organi della “UCID SEZIONE DI PADOVA”

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato di presidenza
  • il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti;
  • il Collegio dei probiviri;

Art. 10 – Assemblea dei Soci

  • L’Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alla SEZIONE come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote;

  • l’Assemblea è formata:
    1. dai soci persone fisiche;
    2. dai Past Presidents della SEZIONE;
    3. dai Presidenti Onorari della SEZIONE;
  • hanno diritto al voto tutti i Soci di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dalle cariche ricoperte secondo lo statuto;
  • sono invitati ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti onorari della SEZIONE, i membri del Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti;
  • il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della SEZIONE o in altro luogo atto a garantire fa massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia;
  • la convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. L’avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui al precedente punto 4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art. 11 – Assemblea ordinaria dei Soci

L’assemblea ordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie:

  • l’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della SEZIONE che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

in particolare:

  • approva, dopo dibattito, il programma, presentato dal Consiglio direttivo;
  • elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero, tra i soci;
  • nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, i membri del Collegio dei probiviri.
  • nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti;
  • nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i Presidenti onorari della SEZIONE;
  • approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto annuale economico e finanziario e il budget preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo. Su richiesta del Gruppo tale scadenza potrà essere anticipata al massimo di 30 giorni;
  • l’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggiora assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
  • l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione delle linee programmatiche e del rendiconto annuale economico e finanziario della SEZIONE per l’anno precedente e quello preventivo dell’anno successivo.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta per iscritto al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongano l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

  • Ogni avente diritto di partecipazione attiva all’Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi diritto ai voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, o il Revisore Unico se nominato, e del Collegio dei Probiviri.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente della SEZIONE o, in caso di sua assenza impedimento, dal Vice Presidente che è presente, ed in caso di presenza di ambedue i Vice Presidenti da quello più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
  • Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  • Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
  • Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.
  • I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria dei Soci

  • L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
    1. Approvazione e modificazione dello Statuto della SEZIONE;
    2. Scioglimento della SEZIONE e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 26 del presente Statuto.
  • Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibera, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti artt. 10 e 11 e dal regolamento se approvato.
  • L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51 % (cinquantuno) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
  • Per deliberare lo scioglimento della SEZIONE occorrerà il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e ciò sia in prima che in seconda convocazione.
  • Le delibera relative alle modifiche del presente Statuto in quanto statuto approvato dalla Autorità Ecclesiastica competente sono sottoposte alla condizione sospensiva della sua approvazione.

Art. 13 -Il Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio direttivo della SEZIONE è composto:
    1. da cinque a undici membri eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell’assemblea all’atto della nomina, e di cui uno di età possibilmente non superiore ai trentacinque anni;
    2. dai Past Presidents della SEZIONE;
  • Il Consiglio direttivo:
    1. si riunisce almeno tre volte all’anno, e tutte le volte che la presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
    2. elegge il Presidente della SEZIONE;
    3. elegge fino a due vice Presidenti con l’orientamento che uno dei due abbia meno di 40 anni;
    4. elegge il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;
    5. elegge il Tesoriere;
    6. nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie del Gruppo Regionale;
    7. nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo Regionale;
    8. promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della SEZIONE previsti dagli art. 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
    9. propone all’Assemblea ordinaria, su indicazione del Presidente, i nominativi dei Presidenti onorari;
    10. definisce, tramite il Presidente, azioni dirette a stimolare iniziative a sostegno dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;
    11. ha mandato per l’amministrazione straordinaria della SEZIONE da attuarsi tramite il Presidente e interviene per l’attuazione di atti e contratti relativi a diritti immobiliari;
    12. determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare alla SEZIONE tenuto conto della quota da versare al rispettivo Gruppo Regionale e alI’UCID NAZIONALE;
    13. delibera sulla eventuale costituzione delle SOTTOSEZIONI secondo quanto indicato al precedente art. 8;
    14. verifica il rispetto da parte delle SOTTOSEZIONI delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Direttivo;
    15. delibera lo scioglimento delle SOTTOSEZIONI per i seguenti motivi:
      • il venir meno dei requisiti essenziali indicati dalla SEZIONE;
      • le violazioni al presente Statuto e all’eventuale regolamento;
      • il mancato adeguamento alle delibere del Consiglio direttivo della SEZIONE;
    16. provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della SEZIONE;
    17. approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria dei Soci;
    18. approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;
    19. approva il rendiconto annuale economico e finanziario della SEZIONE sottoposto dal Tesoriere ed il preventivo preparato dal Segretario; rendiconto e preventivo saranno poi sottoposti all’Assemblea ordinaria unitamente ad una relazione del Tesoriere e del Revisore Unico o del Collegio dei revisori dei conti se nominato;
    20. potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della SEZIONE, tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • Il Consiglio direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta;
  • le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente; in caso di presenza di entrambi i Vice Presidenti da quello più anziano di età;
  • delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede;
  • per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta;
  • Il Consiglio direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l’attuazione di proprie delibera al Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza;
  • Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il Consulente Ecclesiastico della SEZIONE, i Presidenti onorari della SEZIONE, il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico, se nominato, ed il Collegio dei Probiviri, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

Art. 14 – Il Presidente di Sezione

  • Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della SEZIONE; a Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della SEZIONE nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti;
  • In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età;
  • La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega;
  • Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio direttivo anche con carattere permanente;
  • Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinaria e straordinaria ed il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto solo per un successivo mandato triennale; può, peraltro, essere successivamente rieletto, purché trascorso un periodo sabbatico di tre anni;
  • L’età massima per la nomina a Presidente è, di norma, 75 anni di età.

Art. 15 – Comitato di presidenza di SEZIONE

Su proposta del Presidente il Consiglio direttivo potrà nominare un Comitato di presidenza di SEZIONE, stabilendone il numero dei componenti ed i compiti.

Art. 16 – I Vice Presidenti di SEZIONE

I Vice Presidenti:

  1. hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più anziano d’età;
  2. possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso;
  3. vengono eletti dal Consiglio direttivo in numero non superiore a due con l’orientamento che almeno uno abbia un’età non superiore a quarant’anni.

Art. 17 – Il Segretario di SEZIONE

Il Segretario, e il Vice Segretario se nominato,

  • collabora con il Presidente per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento della SEZIONE;
  • sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria;
  • assiste in genere il Presidente;
  • verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, (salvo, per quest’ultima, l’intervento del notaio), e del Consiglio direttivo;
  • prepara il budget preventivo annuale per il Presidente da sottoporre al Consiglio direttivo e all’Assemblea ordinaria.

Art. 18 – Il Tesoriere di SEZIONE

Il Tesoriere

  • sovrintende alla amministrazione e contabilità della SEZIONE,
  • provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa;
  • può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario.

Il Tesoriere predispone il rendiconto annuale consuntivo della SEZIONE che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria.

Art. 19 – Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti.

  • Il controllo economico e finanziario della SEZIONE è demandato ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei revisori dei conti.

I suoi compiti sono:

  • vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
  • certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale alla Assemblea ordinaria.
  • Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.
  • Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è formato da tre membri effettivi di cui uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio, tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente.
  • Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.
  • Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente del Collegio.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale della SEZIONE. I suoi compiti sono:

  • dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto della SEZIONE o dell’eventuale relativo regolamento e sulle delibere degli organi della SEZIONE;
  • dirimere le controversie fra Soci relative alle attività della SEZIONE;
  • partecipare, con diritto di intervento e non di voto, all’Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria; eleggono alloro interno il Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare uno o due membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di età anagrafica.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e giustizia, assicurando il contraddittorio fra le parti, in via insindacabile ed inoppugnabile, senza obbligo di formalità salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che devono risultare da verbale redatto da uno dei membri che funge da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro.

Art. 21- Il Consulente Ecclesiastico.

L’UCID – SEZIONE DI PADOVA ha un Consulente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di cinque anni e con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale a cui fa capo la SEZIONE.

Art. 22 – I Presidenti Onorari della SEZIONE.

Il Consiglio direttivo della SEZIONE può proporre all’Assemblea ordinaria, che li nomina in numero non superiore a tre, i Presidenti onorari della SEZIONE fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI.

I Presidenti onorari partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE

Art. 23 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario della SEZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale completo di nota integrativa e relazione sulla gestione.

Art. 24 – Patrimonio.

  • Il patrimonio della SEZIONE è costituito:
    1. dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della SEZIONE a titolo di patrimonio;
    2. dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;
    3. dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo, con il consenso del Revisore Unico o del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio;
    4. delle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio;
  • E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della SEZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
  • E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità;
  • In caso di recesso del Socio non è previsto rimborso finanziario e patrimoniale.

Art. 25- Entrate

Le entrate della SEZIONE sono costituite:

  1. dai redditi del patrimonio;
  2. dalle quote annuali dei Soci stabilite dal Consiglio direttivo;
  3. da sovvenzioni accordate;
  4. da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
  5. da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
  6. da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento attività;
  7. dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 26 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche della SEZIONE sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo della SEZIONE il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Art. 27 – Scioglimento della SEZIONE.

Lo scioglimento della “SEZIONE DI PADOVA” deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge. 23 dicembre 1996, n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 29 -Norme transitorie.

  • Il presente Statuto oggi approvato è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Autorità Ecclesiastica competente;
  • Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo della SEZIONE, in carica alla data dell’approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il precedente Statuto. Nel più breve tempo possibile, dopo l’approvazione definitiva da parte della Autorità Ecclesiastica competente del presente Statuto, verranno integrate le nomine qualora ve ne sia l’esigenza nei vari Organi;
  • Approvato lo Statuto, i vari organi a ciò deputati (Presidenza, Consiglio direttivo, Segretario) provvederanno a compiere tutto quanto occorre per l’attuazione delle norme del presente Statuto;
  • Per la non rieleggibilità delle cariche si farà riferimento, come dato di partenza, alla prima elezione successiva all’approvazione dello Statuto.