ART. 1
(Denominazione e sede)
L’organizzazione di volontariato, denominata “Terre Nuove” assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in Genova, Via XX Settembre 18/5.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato “Terre Nuove” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Finalità)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione si propone, pertanto, di svolgere le seguenti attività:
Ø Interventi diretti a tutelare l’ambiente mediante attività di manutenzione di terreni incolti e/o abbandonati di proprietà e/o di terzi, idonei a renderli e mantenerli produttivi;
Ø Interventi diretti al ripristino e alla manutenzione di immobili fatiscenti ubicati nei predetti terreni;
Ø Interventi diretti alla difesa e alla preservazione del territorio;
Ø Interventi diretti alla conservazione e salvaguardia dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale;
Ø Opere finalizzate a rilanciare il lavoro nel settore agricolo e agroalimentare;
Ø Interventi diretti alla valorizzazione del territorio e dell’identità della comunità, anche cercando di attrarre nuovi investimenti;
Ø Interventi finalizzati a contribuire ad alimentare i sistemi locali di produzione agricola;
Ø Interventi diretti a salvaguardare e proteggere specie in via di estinzione;
Ø Opere e attività finalizzate al reinserimento oltreché nel mondo produttivo anche sociale degli aderenti all’associazione a principale tutela della loro dignità;
Ø Ogni altra attività non specificata in quanto correlata e strumentale al perseguimento delle attività sopra descritte.
L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Liguria.
ART. 5
(Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche ed enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono previste tre categorie di soci: a) Soci fondatori che versano il Fondo di dotazione iniziale; b) Soci ordinari che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea; c) Soci sostenitori che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono soci fondatori i soggetti indicati nell’atto costitutivo e coloro che risulteranno aver aderito all’associazione entro sei mesi dalla data di costituzione.
ART. 6
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
ART. 8
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
Vice Presidente
Ai sensi di legge si precisa che tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 9
(L’assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’assemblea deve:
approvare il conto consuntivo;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10
(Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta anche per via telematica, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. La convocazione potrà avvenire anche tramite comunicazione telematica all’indirizzo fornito dai soci con garanzia di ricevimento.
ART. 11
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 13
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di n. 3 a n. 15 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo e, unitamente al vicepresidente sono nominati dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
ART. 14
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 15
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci fondatori all’atto di costituzione dell’Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ART. 16
(Risorse economiche)
Le risorse economiche necessarie per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 18
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 19
(Bilancio)
Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il bilancio o rendiconto della organizzazione si riferisce al singolo esercizio di durata annua decorrente dal primo gennaio di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.
Il Bilancio o rendiconto contiene tutte le entrate intervenute, nonché le spese sostenute relative all’anno trascorso dando evidenza dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.
ART. 20
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
ART. 21
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 22
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 23
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 24
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 25
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Genova, li 07 aprile 2016
Francesco Zucchi
Giorgio Mosci
Maria Cristina Palladini
Giambattista Poggi