Con l’introduzione del bail in le banche possono fallire come qualsiasi altra impresa, senza l’intervento dello Stato. Le conseguenze del fallimento non ricadono più su tutti i cittadini attraverso le imposte, ma su coloro che hanno affidato i loro risparmi alla banca. D’ora in poi, diventa pertanto più necessaria la scelta oculata della banca cui affidare i propri risparmi. Inoltre, dovrebbero ridursi da parte delle banche comportamenti di “azzardo morale” perché viene a mancare lo scudo da parte dello Stato per i fallimenti, soprattutto per le banche di maggiori dimensioni (too big to fail).

Le istituzioni europee hanno studiato le nuove regole che consentiranno di gestire un’eventuale crisi bancaria partendo da un nuovo presupposto. Il costo dell’eventuale crisi bancaria deve essere sostenuto all’interno della banca, come accade per le altre imprese, secondo determinate modalità.

Le nuove regole mirano a contenere il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla in modo rapido ed efficiente. Le misure preventive consistono in un Piano di Risanamento che prevede cosa una banca deve fare in caso di eventi avversi, evitando in questo modo di dovere prendere decisioni di emergenza. Le Autorità potranno intervenire rapidamente per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria. Se le misure di prevenzione non fossero sufficienti, la Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia avranno a disposizione una serie di misure, tra cui l’avvio della procedura di “risoluzione”.

La procedura di “risoluzione” consiste in un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per uscire dallo stato di crisi. Tra i vari strumenti di “risoluzione” abbiamo il bail in, o salvataggio interno.

Il bail in prevede che gli azionisti, e in casi gravi anche investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario. Il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei possessori di altri strumenti finanziari. La loro riduzione potrebbe essere anche totale e nel caso di obbligazioni subordinate si avrebbe la conversione in azioni. Se tale riduzione non fosse sufficiente, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite.

Il principio fondamentale del bail in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi deve contribuire in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento della banca. Si tratta, in successione di rischio decrescente, dei seguenti strumenti: a) azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale di rischio; b) titoli subordinati senza garanzia; c) obbligazioni bancarie non garantite e altri strumenti; d) depositi superiori ai 100 mila euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.

I depositi fino a 100 mila euro non corrono alcun rischio perché in caso di necessità intervengono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti di deposito anche vincolati, i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito. La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma il singolo depositante e per banca. In caso di conto corrente cointestato a due persone, l’importo massimo garantito è di 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a 100 mila euro.

Sono esclusi dal bail in anche i titoli depositati in un conto titoli, le obbligazioni bancarie garantite, il contenuto delle cassette di sicurezza, i debiti della banca verso i dipendenti, il fisco e gli enti previdenziali, le prestazioni pensionistiche.

Occorre infine precisare che il bail in si può applicare, in caso di crisi della banca, anche agli strumenti finanziari sottoscritti antecedentemente alla data del 1° gennaio 2016.

Solo un’osservazione critica riguardante il bail in. I depositi bancari a vista (conti correnti) dovrebbero essere esclusi dal bail in, indipendentemente dal loro importo, perché costituiscono moneta che è alla base del sistema dei pagamenti. Si tratta di debiti pagabili a vista dalle banche, cioè moneta bancaria, come sono i biglietti di banca emessi dalla Banca Centrale (Banca Centrale Europea) che rappresentano suoi debiti a vista nei confronti dei possessori, cioè mezzi di pagamento per il regolare funzionamento del sistema delle transazioni.

Per escludere totalmente i depositi bancari a vista dal bail in bisognerebbe applicare la regola di Fisher, proposta dal grande economista amicano nel 1935, all’indomani della grande crisi del 1929 (100% Money, Adelphi, New York, 1935). Si tratta di una riserva obbligatoria di liquidità da tenere presso la Banca Centrale da parte delle banche, pari al 100% dei depositi bancari a vista. Si tratterebbe di un modo per preservare totalmente l’integrità del sistema dei pagamenti e di salvaguardare il principio della specializzazione del credito bancario.