Statuto

UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI

FEDERAZIONE NAZIONALE – 04/06/2010


TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’- COMPITI

 

Art.1 – Enunciazione

L’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE, è un’Associazione privata di fedeli regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto. UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI non ha scopo di lucro, ed è stata costituita il 31 gennaio 1947, quale organizzazione degli imprenditori e dirigenti  che si riconoscono nelle finalità dell’art. 5 del presente Statuto.

Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti,  organizzati come Federazione di Gruppi regionali e Sezioni, formalmente costituiti – con atto notarile o scrittura privata autenticata – secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art.2 – Denominazione

La denominazione è “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI” o solo “UCID NAZIONALE”.

Art.3 – Sede

La sede della UCID NAZIONALE è in Roma.

L’indirizzo viene stabilito con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.4 – Durata

La durata dell’UCID NAZIONALE  è a tempo illimitato, e potrà essere sciolta solo con delibera di una Assemblea straordinaria.

Art.5 – Finalità

La UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI è costituita per promuovere e far progredire nella società:

a)    la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;

b)    la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa;

c)    lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività ai principi della dottrina sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà.

d)    la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

Art.6 – Attività della UCID NAZIONALE e rapporti internazionali

Per raggiungere le finalità di cui all’Art. 5 l’UCID NAZIONALE:

a)       Formula l’indirizzo generale della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI promuovendo e indirizzando l’attività dei Gruppi regionali con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti.

b)       cura direttamente i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana e, tramite i Gruppi regionali, con le Conferenze Episcopali Regionali;

c)       rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI nei rapporti a carattere nazionale presso organi dello Stato, degli enti pubblici o privati, nazionali o sovranazionali;

d)       nomina o designa, quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso commissioni od organizzazioni nazionali ed internazionali;

e)       sviluppa relazioni internazionali, specie nell’ambito comunitario, e collabora con Enti, organizzazioni ed istituti similari, per l’attuazione degli scopi del presente Statuto;

f)        interviene con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra Gruppi regionali.

La UCID NAZIONALE fa parte della UNIAPAC – INTERNATIONAL CHRISTIAN UNION OF BUSINESS EXECUTIVES agli organi della quale partecipa attraverso il Presidente e/o suoi delegati.

TITOLO II
STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Art.7 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti.

Sono Soci della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa, nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative.

Le persone che condividono le finalità dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI ne diventano Soci attraverso l’iscrizione personale e diretta alla rispettiva Sezione territoriale; partecipano nelle forme rappresentative previste dal presente Statuto al rispettivo Gruppo regionale e, attraverso quest’ultimo, all’UCID NAZIONALE.

Al momento dell’iscrizione alla rispettiva Sezione i Soci verseranno una quota annuale per la Sezione comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo regionale e all’UCID NAZIONALE in relazione alle rispettive delibere.

Art.8 – Organismi Aderenti – Autonomie

I Gruppi regionali e le Sezioni assicurano nel territorio la realizzazione delle finalità dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI. I Gruppi regionali coordinano le attività  e promuovono lo sviluppo delle Sezioni e ne verificano la conformità delle attività all’indirizzo generale della UCID NAZIONALE.

I Gruppi regionali e le Sezioni aderenti all’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE in sede locale hanno piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa; nell’ambito dell’indirizzo generale sopra indicato. Per la costituzione di una nuova Sezione occorre un numero minimo di 20 Soci. La Sezione potrà anche essere costituita da soli giovani di età non superiore ai 35 anni sempre in numero minimo di 20.

I Gruppi regionali e le Sezioni, devono essere regolamentati da Statuti che prevedano l’accettazione dello Statuto della UCID NAZIONALE. Tali Statuti saranno approvati in via definitiva dall’UCID NAZIONALE previo, per quelli delle Sezioni, parere favorevole e vincolante del Gruppo Regionale di competenza. Tutti gli Statuti dovranno contenere norme minime comuni definite dal Consiglio direttivo nazionale.

Ai Gruppi regionali e alle Sezioni, verificate le condizioni statutarie essenziali, il Consiglio direttivo della UCID NAZIONALE concede il riconoscimento formale con l’uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo UCID.

I Gruppi regionali e le Sezioni, quali distinte Associazioni private di Fedeli, chiederanno l’approvazione alla Autorità Ecclesiastica competente.

Qualora in una regione esista solo una Sezione questa, dovendo aderire alla UCID, attraverso un Gruppo Regionale, aderirà al Gruppo regionale limitrofo indicato dal Consiglio direttivo nazionale.

Qualora in una Regione esistano almeno due Sezioni, le stesse dovranno provvedere, previo consenso del Consiglio direttivo nazionale, alla costituzione di un Gruppo regionale.

Per ogni Regione esisterà un solo Gruppo regionale, salvo quanto previsto nelle norme transitorie.

Un Gruppo regionale potrà anche comprendere più Regioni ed in tal caso gli verrà riconosciuta la denominazione di Gruppo Interregionale. I Gruppi regionali costituiscono il proprio Consiglio direttivo composto da tutti i Presidenti di Sezione e da un numero variabile di Consiglieri/Soci definito dallo stesso Gruppo regionale. il Consiglio direttivo regionale dovrà nominare inoltre il Segretario del Gruppo che partecipa agli organi nazionali.

TITOLO III

ORGANI DELLA UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI –

FEDERAZIONE NAZIONALE

Art.9 – Organi

Sono organi della UCID NAZIONALE:

a)    l’Assemblea degli organismi aderenti;

b)    il Consiglio direttivo nazionale;

c)    il Presidente nazionale;

d)    il Comitato di presidenza nazionale;

e)    il Collegio dei revisori dei conti;

f)      il Collegio dei probiviri.

Art.10 – Assemblea degli Organismi Aderenti

1.     l’Assemblea degli organismi aderenti è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

2.     l’Assemblea è formata:

a)     dai Gruppi regionali attraverso i loro rappresentanti che sono:

–      il Presidente e il Segretario del Gruppo regionale;

–      i Presidenti di Sezione

–      ulteriori delegati in ragione di 1 per ogni 100 soci o frazione, con un minimo di 1 delegato per Gruppo Regionale. Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alle Sezioni come dichiarate dai rispettivi Gruppi regionali e in regola con il pagamento delle quote.

–      I Past Presidents Nazionali.

3.     Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i Membri del Comitato di presidenza, del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.

4.     Sono invitati ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto, il Consulente Ecclesiastico Nazionale, i Presidenti onorari nazionali e i Membri del Collegio dei probiviri.

5.     Il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto, è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. Per gli organismi di nuova adesione, il diritto al Delegato si computa con riferimento agli iscritti al momento della accettazione della adesione alla UCID NAZIONALE.

La nomina dei Delegati deve avvenire mediante delibera del Consiglio direttivo del Gruppo regionale, sulla base dei computi sopra previsti.

I nomi dei Delegati e il numero ed elenco degli iscritti esistenti al 31 dicembre devono essere comunicati dai Gruppi regionali al Consiglio direttivo della UCID NAZIONALE entro il 31 gennaio successivo di ogni anno.

E’ ammessa, dopo il 31 gennaio la comunicazione della sostituzione dei Delegati, purché pervenuta con lettera raccomandata, telegramma o fax al Presidente della UCID NAZIONALE, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio della seduta della Assemblea..

6.     L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

7.     L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della UCID NAZIONALE o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.

8.     La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante avviso da comunicare ai Gruppi regionali e ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. L’avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui al precedente punto 4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso può contenere anche il giorno il luogo e l’ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art.11 – Assemblea Ordinaria degli Organismi Aderenti.

1. l’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell’UCID NAZIONALE che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo nazionale; in particolare:

–        Approva, dopo dibattito, il programma dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI, presentato dal Consiglio direttivo nazionale;

–        Nomina, su proposta del Presidente nazionale, i membri del Collegio dei probiviri.

–        Nomina, su proposta del Presidente nazionale, il Collegio dei revisori dei conti;

–        Nomina, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, i Presidenti onorari nazionali;

–        Approva per l’UCID NAZIONALE, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto annuale economico e finanziario e il budget preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo nazionale;

2.     l’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno, degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

3.     l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione delle linee programmatiche e del rendiconto annuale economico e finanziario dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno successivo dell’UCID NAZIONALE La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta per iscritto al Consiglio direttivo nazionale da almeno la metà più uno dei Gruppi regionali in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongano l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo nazionale che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4.     Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi diritto al voto appartenenti al proprio Gruppo regionale. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano Membri del Comitato di presidenza – salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto – o del Collegio dei Revisori dei conti.

5.     l’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che è presente, ed in caso di presenza di più Vice Presidenti da quello più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea in caso di assenza del Segretario generale nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

6.     Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7.     Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori.

8.     Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente nazionale e dal Segretario generale.

9.     I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art.12 – Assemblea Straordinaria degli Organismi Aderenti.

1.     L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

–      Approvazione e modificazione dello Statuto della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE;

–      Scioglimento della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE; e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto.

2. Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e dal regolamento se approvato.

3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51% (cinquantuno) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. Per deliberare lo scioglimento della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE occorrerà il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

5. Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto in quanto statuto approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana sono sottoposte alla condizione sospensiva della sua approvazione.

Art.13 – Il Consiglio direttivo nazionale.

1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto:

–                 Dai Presidenti e dai Segretari dei Gruppi regionali;

–                 Dai membri del Comitato di presidenza nazionale

–                 Dai Past Presidents Nazionali

Da un membro in più per i Gruppi regionali in relazione al numero dei Soci paganti secondo la

seguente scaletta:

–                 + 1 delegato oltre 250 Soci

+ 1 delegato oltre 500 Soci

–                 + 1 delegato oltre 1000 Soci

–                 e a seguire + 1 ogni 250 Soci.

2.     Sono inoltre invitati a partecipare, con diritto di intervento e non di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale i rappresentanti dei Giovani di età non superiore ai 35 anni.

3.     Al fine di stabilire la regolare composizione del Consiglio direttivo nazionale questo si intende comunque composto dai membri che risultano comunicati dai consigli direttivi dei Gruppi regionali; in mancanza della suddetta comunicazione, il Consiglio direttivo nazionale si intenderà comunque regolarmente composto in numero ridotto di membri. I membri eletti dai Gruppi regionali faranno parte del Consiglio direttivo nazionale fino a diversa comunicazione di revoca e/o sostituzione da parte del Gruppo regionale.

4.     Il Consiglio direttivo nazionale:

a)     si riunisce almeno due volte all’anno, e tutte le volte che la presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

b)     elegge il Presidente nazionale;

c)     elegge fino a cinque vice Presidenti nazionali di cui nominato su proposta del Presidente e con l’orientamento che almeno uno abbia meno di 40 anni e che assicurino insieme una adeguata rappresentanza territoriale;

d)     nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente ed elegge fino a cinque Vice Segretari, di cui almeno uno abbia meno di 40 anni;

e)     elegge, il Comitato di presidenza nazionale composto, oltre che dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Past Presidenti Nazionali, dal Segretario generale e dai Vice Segretari:

–      dal Tesoriere nazionale, su indicazione del Presidente nazionale; la carica di Tesoriere può anche essere attribuita a un Vice Segretario.

–      da sei membri eletti, di cui quattro scelti fra i Presidenti dei Gruppi regionali ed ulteriori due membri scelti, su proposta del Presidente nazionale, fra i Soci, di cui almeno uno che abbia meno di 40 anni e  favorendo per quanto possibile la più ampia rappresentatività territoriale;

f)       promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell’UCID – NAZIONALE, previsti dagli art.5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

g)       propone, all’Assemblea ordinaria su indicazione del Presidente nazionale, i nominativi dei Presidenti onorari;

h)     approva le tematiche annuali di riflessione – anche con il supporto di un Comitato Tecnico Scientifico se nominato – da sottoporre all’Assemblea ordinaria e successivamente indicato ai Gruppi regionali per gli approfondimenti delle Sezioni (in linea con il tema di riflessione stesso);

i)       definisce, tramite il Presidente nazionale, azioni dirette a stimolare iniziative a sostegno dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;

j)          ha mandato per l’amministrazione straordinaria della UCID NAZIONALE da attuarsi tramite il Presidente nazionale e interviene per l’attuazione di atti e contratti relativi a diritti immobiliari;

k)        determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che i Gruppi regionali devono versare all’UCID nazionale;

l)       delibera, sulla ammissione dei nuovi Gruppi regionali proposti dal Comitato di presidenza nazionale e che abbiano non meno di due Sezioni; delibera altresì sulla ammissione all’UCID NAZIONALE delle Sezioni ove non esista il relativo Gruppo regionale ed indica il Gruppo regionale più vicino cui fare riferimento;

m)       verifica il rispetto da parte dei Gruppi regionali e delle Sezioni delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dall’UCID NAZIONALE; su proposta del Comitato di presidenza nazionale pronuncia la sospensione dell’adesione all’UCID NAZIONALE – con revoca temporanea del logo – dei Gruppi regionali e delle Sezioni previo, per queste ultime, il parere vincolante del rispettivo Gruppo regionale;

n)     interviene per i motivi di esclusione dei Gruppi regionali e delle Sezioni, previo, per queste ultime, il parere vincolante del rispettivo Gruppo regionale, con la conseguente formale revoca del diritto all’uso del logo UCID NAZIONALE; i motivi sono:

–        la morosità continuata per oltre un anno previa contestazione della stessa;

–        il venir meno dei requisiti essenziali indicati dall’UCID NAZIONALE;

–        le violazioni allo Statuto e all’eventuale regolamento;

il mancato adeguamento alle delibere degli organi dell’UCID NAZIONALE;

o)     provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’UCID NAZIONALE.

p)     approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria degli organismi aderenti;

q)     approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;

r)      approva il rendiconto annuale economico e finanziario dell’UCID NAZIONALE sottoposto dal Tesoriere nazionale ed il preventivo preparato dal Segretario generale; rendiconto e preventivo saranno poi sottoposti all’Assemblea ordinaria unitamente ad una relazione del Tesoriere nazionale e del Collegio dei revisori dei conti;

s)      approva il testo delle clausole comuni obbligatorie che debbono essere inserite in tutti gli Statuti e relativi regolamenti dei Gruppi regionali e delle Sezioni, e le loro eventuali successive modificazioni;

5.     il Consiglio direttivo nazionale è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente nazionale con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta;

6.     le riunioni sono presiedute dal Presidente nazionale o in sua assenza da un Vice Presidente; in caso di presenza di più di un Vice Presidente da quello più anziano di età;

7.     delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede;

8.     per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta;

9.     il Consiglio direttivo nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente nazionale che ne attua le delibere; così come può conferire l’attuazione di proprie delibere al Segretario generale ed al Tesoriere nazionale nelle materie di specifica competenza;

10.   sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale il Consulente Ecclesiastico Nazionale, i Presidenti onorari nazionali, il Collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri nazionali, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

Art.14 – Il Presidente Nazionale.

1.     Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza e la firma dell’UCID NAZIONALE; a Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell’UCID NAZIONALE nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

2.     In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente nazionale saranno esercitate dal Vice Presidente nominato con funzione vicaria.

3.     La firma del Vice Presidente nazionale vicario attesta nei confronti dei terzi la assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.

4.     Il Presidente nazionale cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio direttivo nazionale anche con carattere permanente.

5.     Il Presidente nazionale convoca e presiede le assemblee ordinaria e straordinaria, il Consiglio direttivo nazionale e il Comitato di presidenza nazionale.

6.     Il Presidente nazionale propone le linee programmatiche e di sviluppo dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI al Comitato di presidenza nazionale per la formazione del programma annuale da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.

7.     il Presidente nazionale rappresenta ad ogni effetto l’UCID NAZIONALE presso la Conferenza Episcopale Italiana – e può delegare ai componenti del Comitato di presidenza nazionale e/o del Consiglio direttivo nazionale e/o altri Soci la rappresentanza dell’UCID NAZIONALE presso i vari organismi della Conferenza Episcopale Italiana.

8.     Il Presidente nazionale rappresenta ad ogni effetto l’UCID NAZIONALE presso UNIAPAC.

9.     Il Presidente nazionale ha mandato di durata triennale e può essere rieletto solo per un successivo mandato triennale; può, peraltro, essere successivamente rieletto, purché trascorso un periodo sabbatico di tre anni.

10.   L’età massima per la nomina a Presidente, è di norma, 75 anni di età.

Art.15 – Il Comitato di presidenza nazionale

1.     Il Comitato di presidenza nazionale è composto oltre che dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dai Vice Segretari, dal Tesoriere nazionale, dai Past Presidents nazionali quali membri di diritto, e da sei membri eletti come indicato al punto 4 lettera  e) dell’Art. 13.

2.     Il Comitato di presidenza nazionale è eletto e nominato dal Consiglio direttivo nazionale (Art. 13 punto 4 lettera d); dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo, e sono rieleggibili nella medesima carica dopo un periodo sabbatico di tre anni; questa limitazione non si applica ai membri di diritto.

3.     In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque motivo i rimanenti membri del Comitato di presidenza nazionale, se ancora in maggioranza, cooptano altri membri in sostituzione di quelli mancanti che abbiano le qualifiche di rappresentatività di quelli sostituiti.

4.     I cooptati rimangono in carica fino alla prima riunione del Consiglio direttivo nazionale che provvederà alla nomina dei mancanti; potrà anche confermare tutti o parte dei cooptati, i quali avranno la stessa scadenza di quelli in carica.

5.     Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri il Comitato di presidenza nazionale decade; entro quindici giorni, deve essere convocato il Consiglio direttivo nazionale per la nomina di un nuovo comitato di presidenza nazionale.

6.     Il Comitato di presidenza nazionale, che si riunisce almeno quattro volte all’anno, ha i seguenti compiti:

a.     Coadiuvare il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario generale, I Vice Segretari e il Tesoriere nazionale nello svolgimento delle loro funzioni;

b.     Esercitare tramite il Presidente nazionale, l’amministrazione ordinaria della UCID –NAZIONALE nonché la gestione dell’ufficio nazionale, compresa l’assunzione ed il licenziamento di personale;

c.     Proporre al Consiglio direttivo nazionale il tema di riflessione annuale da indicare ai Gruppi regionali affinché anche le Sezioni si propongano temi di approfondimento in linea con il tema di riflessione annuale dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI;

d.     Proporre al Consiglio direttivo nazionale la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;

e.     Proporre al Consiglio direttivo nazionale le modifiche allo Statuto dell’UCID NAZIONALE da sottoporre poi alla approvazione dell’Assemblea straordinaria;

f.        proporre al Consiglio direttivo nazionale l’approvazione o la modifica dell’eventuale regolamento dell’UCID NAZIONALE:

g.     proporre al Consiglio direttivo nazionale il testo delle clausole comuni obbligatorie da inserire in tutti gli Statuti e i regolamenti dei Gruppi regionali e delle Sezioni; e loro modificazioni;

h.     programmare ed organizzare i Convegni Nazionali e coordinare quelli che riflettono più Gruppi regionali.

i.         Svolgere le attività di indagine preliminare alla verifica dei punti l) m) del Comma 4 dell’Art. 13 sottoponendo al Consiglio direttivo nazionale le proprie conclusioni e proposte.

7       Il Comitato di presidenza nazionale è convocato dal Presidente nazionale, di norma con preavviso di 15 (quindici) giorni, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta, almeno quattro volte l’anno, e ogni qual volta lo ritenga opportuno lo stesso Presidente nazionale, o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica;

8       Per la validità della seduta del Comitato di presidenza nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art.16 – I Vice Presidenti nazionali

I Vice Presidenti nazionali:

a)    hanno i medesimi compiti del Presidente nazionale e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più anziano d’età;

b)    possono assolvere ai compiti del Presidente nazionale tramite specifica delega dello stesso;

Art.17 – Il Segretario Generale e i Vice Segretari

Il Consiglio Direttivo nazionale elegge il Segretario Generale  e su proposta del Presidente  fino a tre Vice Segretari, di cui uno può anche essere eletto Tesoriere, assumendo in se le due cariche.

Il Segretario generale, collabora con il Presidente nazionale per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’UCID NAZIONALE; sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente nazionale; verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, (salvo, per quest’ultima, l’intervento del notaio), che del Comitato di presidenza nazionale e del Consiglio direttivo nazionale. Mantiene i contatti e collabora con i  Vice Segretari e con i Segretari dei Gruppi regionali. Prepara il budget preventivo annuale per il Presidente da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale e all’Assemblea ordinaria.

I Vice Segretari, coordinati dal Segretario generale,al fine di  realizzare la massima efficacia organizzativa collaborano con il Presidente nazionale, e su sua indicazione ed incarico si occupano, qualora siano stati nominati in numero di tre, uno del versante organizzativo interno, uno del versante organizzativo internazionale, uno del settore giovani. Nel caso in cui i nominati fossero meno di tre sarà il Comitato di Presidenza Nazionale unitamente al Presidente ad attribuire le suddette competenze.

Art.18 – Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere nazionale sovrintende alla amministrazione e contabilità dell’UCID NAZIONALE, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente nazionale e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario nazionale.

Il Tesoriere nazionale predispone il rendiconto annuale consuntivo dell’UCID NAZIONALE che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio direttivo nazionale per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere Nazionale può anche essere attribuita ad un Vice Segretario.

Art.19 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finanziario dell’UCID NAZIONALE ed i suoi compiti sono:

–      vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;

–      certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale alla Assemblea ordinaria;

–      partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio, tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente del Collegio.

Art.20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è l’organo arbitrale dell’UCID NAZIONALE i suoi compiti sono:

a)    dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto nazionale o dell’eventuale relativo regolamento e sulle delibere degli organi nazionali;

b)    dirimere le controversie di qualsiasi materia che potessero insorgere nella struttura federativa fra Gruppi regionali o tra di loro e l’UCID NAZIONALE;

c)    decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle deliberazioni di iscrizione ed esclusione di Gruppi regionali adottate dal Consiglio direttivo nazionale, alla nomina di un commissario ad acta decisa dal Comitato di presidenza nazionale.

Per le analoghe situazioni a livello di Sezione decidono i probiviri regionali quando previsti;

d)    partecipare, con diritto di intervento e non di voto all’Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Collegio dei probiviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale ordinaria; eleggono al loro interno il Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare uno o due membri effettivi, i membri supplenti    subentrano, in ordine di età anagrafica.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e giustizia, assicurando il contraddittorio fra    le parti, in via insindacabile ed inoppugnabile, senza obbligo di formalità salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che devono risultare da verbale redatto da uno dei Membri che funge da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro.

 

Art.21 – Il Consulente Ecclesiastico

L’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE ha un Consulente Ecclesiastico nazionale, eventualmente coadiuvato da un Vice-Consulente, nominati dalla Conferenza Episcopale Italiana, per la durata di cinque anni e con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con i Consulenti Ecclesiastici regionali al cui coordinamento, promozione ed accompagnamento è preposto.

Ogni Gruppo regionale ed ogni Sezione deve avere un proprio Consulente Ecclesiastico nominato, per la durata di cinque anni, dall’Autorità Ecclesiastica competente.

Art.22 – I Presidenti Onorari Nazionali.

Su iniziativa del Comitato di presidenza nazionale il Consiglio direttivo nazionale può proporre all’Assemblea ordinaria, che li nomina in numero non superiore a tre, i Presidenti onorari nazionali, fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI.

I Presidenti onorari nazionali partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE

 

Art.23 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’UCID NAZIONALE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale.

Art.24Patrimonio.

Il patrimonio dell’UCID NAZIONALE è costituito:

a)    dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della UCID NAZIONALE a titolo di patrimonio;

b)    dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;

c)    dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo nazionale, con il consenso del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio;

d)    delle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo nazionale quali quote da destinarsi a patrimonio. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’UCID NAZIONALE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte, del Socio, delle quote o contributi   associativi e la loro non rivalutabilità.

Art.25 – Entrate.

Le entrate dell’UCID NAZIONALE sono costituite:

a)       dai redditi del patrimonio;

b)       dalle quote annuali dei Gruppi regionali stabilite dal Consiglio direttivo nazionale;

c)       da sovvenzioni accordate;

d)       da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;

e)       da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;

f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività

g)  dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria.

TITOLO V

NORME FINALI

 

Art.26 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche dell’UCID – NAZIONALE sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto dal Presidente nazionale ai componenti del Comitato di presidenza nazionale il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Art.27 – Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI-FEDERAZIONE NAZIONALE deve essere deliberato dell’Assemblea straordinaria degli organismi aderenti secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei Diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.

 

 

 

 

TITOLO VI

 

NORME TRANSITORIE

Art.29 – Norme transitorie.

1.     Il presente Statuto, oggi approvato in quanto modificativo di quello approvato dalla precedente assemblea straordinaria, è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

2.     Il Presidente, i membri della Presidenza (ora Comitato di presidenza nazionale) e del Consiglio direttivo nazionale in carica alla data dell’approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo lo Statuto nel testo previgente. Nel più breve tempo possibile, dopo l’approvazione definitiva da parte della Conferenza Episcopale Italiana del presente statuto, verranno integrate le nomine qualora ve ne sia esigenza nei vari organi.

3.     Le seguenti norme transitorie che erano previste nello statuto previgente, in quanto occorra o in quanto debbano essere ancora attuate, rimangono in vigore:

  • ·      Approvato lo Statuto i vari organi a ciò deputati (Presidenza nazionale, Comitato di presidenza nazionale, Consiglio direttivo nazionale, Segretario generale) provvederanno ad invitare i soggetti tenuti (Gruppi regionali, Sezioni ed eventuali altri) a compiere tutto quanto occorre per l’attuazione delle norme del presente Statuto.
  • ·      Il Consiglio direttivo nazionale avrà particolare riguardo a prefissare:

–      Le clausole comuni da inserirsi obbligatoriamente negli Statuti e negli eventuali regolamenti dei Gruppi regionali e delle Sezioni;

–      I termini per i vari adempimenti,

–      Eventuali sanzioni in caso di inadempimento..

  • ·       La denominazione ed il logo dell’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI viene automaticamente riconosciuto agli esistenti Gruppi regionali e Sezioni in regola con lo Statuto.
  • ·       È fatta riserva, a favore dell’attuale Gruppo regionale Emiliano Romagnolo, della possibilità di costituzione separata di un Gruppo Romagnolo;
  • ·       Si dà atto che le Sezioni di Novara (Piemonte) e di Piacenza (Emilia Romagna) fanno parte, fin dalla loro fondazione, del Gruppo Lombardo, e si conferma l’attuale appartenenza.
  • ·       Per la non rieleggibilità delle cariche si farà riferimento, come dato di partenza, alla prima elezione successiva all’approvazione dello Statuto.